NEGOZIAZIONE ASSISTITA



La negoziazione assistita è stata introdotta nel 2014 dal governo Renzi, per alleggerire i processi civili ancora in corso e quelli futuri che potevano gravare ulteriormente sulla situazione già precaria dei tribunali, che non riescono a smaltire la cause.La negoziazione assistita è una forma di conciliazione per mettere d'accordo le parti senza comparire davanti al giudice. Ognuno dei due coniugi dovrà avere un legale diverso al quale affiderà eventuale mandato ed il tempo necessario per completare la pratica è di circa dieci giorni. Nel caso del divorzio o separazione, i coniugi eleggeranno i rispettivi legali e si incontreranno previo appuntamento da loro accompagnati. Durante questo incontro dovranno discutere delle loro problematiche, cercando di risolvere nel modo che sia gradito a entrambi, con l'aiuto della mediazione degli avvocati. Se la negoziazione assistita ha successo, i coniugi possono continuare sulla strada del divorzio breve consensuale, mentre se questa fallisce si procede con il divorzio giudiziale.
Questa procedura semplificata può essere usata per:
- provvedimenti di separazione personale dei coniugi;
-provvedimenti per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento del matrimonio (divorzio), se è trascorso il periodo stabilito per legge;
- provvedimenti che modificano gli accordi di separazione o di divorzio.
La semplificazione della procedura è rilevante: è necessario recarsi da un avvocato e stipulare un accordo in forma scritta. Questo deve essere trasmesso al Pubblico Ministero del tribunale competente entro 10 giorni, in seguito a nulla osta, l'avvocato deve obbligatoriamente trasmettere una copia autentica dell'accordo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune presso il quale il matrimonio è stato iscritto o trascritto. L'Ufficiale provvederà quindi ad annotare lo stesso nei registri. 
Prima della conversione in legge questo procedimento era attuabile solo in assenza di figli minorenni, maggiorenni non indipendenti economicamente o con grave handicap, con la conversione in legge, invece, è sempre attuabile, ma in presenza di figli che si trovino nelle condizioni prima esaminate, il p.m deve valutare la rispondenza dell'accordo agli interessi degli stessi. Nel caso in cui ravveda una lesione di tali interessi deve trasmettere l'accordo al Presidente del tribunale che a sua volta deve convocare i coniugi.
L'accordo così stipulato ha la stessa efficacia dei provvedimenti giudiziali susseguenti ad un procedimento di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E' necessaria la presenza di un avvocato per ciascun coniuge.




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